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Il problema giuridico della responsabilità in caso di danni risultante da lavori eseguiti in altezza, vede l’applicazione di diverse legislazioni.

Il problema giuridico della responsabilità in caso di danni risultante da lavori eseguiti in altezza, vede l’applicazione di diverse legislazioni.

Nello specifico, si applica  il diritto comune (articoli da 1382 a 1386 c.c.), il Codice « bien-être au travail », il Codice Penale sociale, la legge del 04 agosto 1996, oltre ad una serie di Decreti Leggi tra i quali giova ricordare il decreto legge del 27 marzo 1998  relativo al Servizio Esterno per la prevenzione e protezione al lavoro e il Decreto Legge del 31 agosto 2005 concernente l’utilizzazione di materiale da lavoro per lavori temporanei in altezza.

In caso di incidente, la responsabilità del proprietario è prevista dall’articolo 1382 del codice civile. In tal caso la vittima deve provare il danno del proprietario.

Possiamo infatti parlare di responsabilità civile unicamente in  presenza cumulativa di tre elementi : errore ( inteso in senso ampio come qualsiasi fatto che causa ad una persona un danno), danno (inteso come conseguenza negativa dell’errore) ; nesso di causalità tra errore e danno.

L’articolo 1384 c.c. prevede tuttavia una responsabilità oggettiva per la custodia di una cosa, nel caso specifico un immobile. In tal caso la vittima dovrà provare il vizio del bene al quale farà necessariamente seguito la responsabilità del proprietario. Il proprietario potrà essere esente da resposanbilità solo nel caso in cui provi che il danno è dovuto ad un evento esterno a lui non imputabile. Nella pratica, salvo i casi di vizi indiretti o di imputazione del danno alla vittima, esiste una responsabilità concorrente tra proprietario e impresario (in genere l’imprenditore incaricato dei lavori).

Il proprietario del bene sarà esonerato da responsabilità nel caso in cui provi di avere adottato tutte le misure per la salvaguardia della sicurezza e precauzione sul cantiere. Allo stesso modo saranno responsabili gli affittuari e l’associazione di comproprietari nel caso di danno. 

In caso di incidente, sarà prevista la responsabilità anche penale del datore di lavoro (o di persone incaricate del potere di direzione) che ha un’obbligazione generale di garantire la sicurezza sui cantieri, mediante un servizio interno o esterno incaricato della sicurezza stessa. I lavoratori hanno comunque un ruolo attivo nel preservare la sicurezza propria e dei colleghi. Il Codice di diritto penale sociale prevede una serie di sanzioni in caso di negligenza o infrazioni.

Nel caso specifico di lavori in altezza, bisogna operare una distinzione tra i cantieri  di piccole dimensioni (meno di 500 m²), che comportano dei rischi particolari o meno. In caso di rischi gravi (quali lavori a 5 metri di altezza), l’impresario del cantiere deve rispettare delle esigenze imperative in materia di formazione.

Diversamente sarà nel caso di cantieri con rischi minori, dove l’impresario potrà avere una formazione di base per essere coordinatore della sicurezza del cantiere.

Il problema dei lavori da eseguirsi ad una certa altezza con rischi particolari implica pertanto la compartecipazione di diverse figure in cui la regola base da rispettare, non solo a livello legale, rimane il buon senso e la prudenza.

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